DAL NUOVO ACN (2016-2018) AGLI AIR

da | 4 Lug 2022 | News, News Medicina Generale

Quello che è stato siglato qualche mese fa e che è entrato in vigore ad Aprile è l’ultimo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale ed è relativo al triennio contrattuale del 2016-2018.
Questo significa due cose: la prima è che che il prossimo ACN sarà relativo al triennio contrattuale 2019-2022, ovvero ci saranno arretrati (soldi) e vedremo poi cosa altro.
La seconda è che a seguito di questo ACN dovranno essere finalizzati gli accordi regionali (AIR) che dovranno quindi recepire il nuovo assetto della medicina generale determinato dal presente ACN.
Andranno quindi definite le AFT in tutto il territorio regionale e in qualche modo prevista la partecipazione dei MMG alle UCCP, ovvero alle forme organizzative multiprofessionali che – in prospettiva – potrebbero essere verosimilmente rappresentate dalle Case di Comunità che verranno finanziate dal PNRR.
PNRR e DM 77 (ex DM 71 ora si chiama 77 e lo chiameremo sempre così) sono fanno parte di questo ACN ovvero non vanno inquadrati normativamente anche se è probabile che soprattutto per gli standard territoriali del DM77 ci sarà da parte delle Regioni un minimo di cornice (abbiamo giusto ieri parlato delle UCA ad esempio, che in ACN non esistono e stanno tutte sulle carta del DM77).
Ma quindi questo ACN cosa ha recepito?
Sostanzialmente la Legge Balduzzi del 2012 (si, di 10 anni fa) ovvero la Legge che istituiva le nuove forme organizzative della Medicina Generale. Questo è sostanziale in quanto con questo ACN si è ufficialmente data una cornice organizzativa e funzionale alla Medicina Generale attraverso le AFT di cui parleremo in seguito meglio nel dettaglio.
Altri cambiamenti sostanziali sono poi nel cosi detto “Ruolo Unico”, scompare il settore della Continuità Assistenziale e chi lavora nella Medicina Generale lo fa o a ciclo di scelta (fiduciaria, ex assistenza primaria) oppure a quota oraria (ex continuità assistenziale). L’organizzazione stessa della QUOTA ORARIA cambia e deve essere garantita “per l’intero arco della giornata 7 gg su 7” dalle AFT (importante questo passaggio) anche prevedendo la chiusura anticipata alle ore 24, ovvero attraverso il modello dell’H16.
L’H16 è un modello organizzativo che sarà interessante vedere come le regioni vorranno prevederlo, a nostro modo di vedere è difficile che sarà esclusivamente questo il modello di quota oraria di una AFT ma magari potrà essere integrato all’H12/24 nel tipico modello ad “hub e spoke” dove gli HUB potrebbero rimanere le vecchie sedi di CA aperte tutta la notte e gli spoke altri tipi di ambulatori aperti solo fino alle ore 24.
Su questo punto il condizionale è d’obbligo in quanto ad oggi non esiste un AIR Che abbia recepito queste modifiche e i modelli che si verranno a creare saranno tutti nuovi e quindi tutti in divenire.
TEMPISTICHE: entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente ACN dovranno essere individuate le AFT ovvero entro ottobre 2022, e capita la partecipazione dei MMG alle UCCP.
Entro i successivi 12 mesi (cioè entro max ottobre 2023) dovranno essere perfezionati gli AIR su tutti i capitoli del presente ACN che rimandano agli Accordi Regionali.