FOCUS REGIME FORFETTARIO

da | 26 Lug 2022 | ENPAM e FISCO, FISCO, News, News Enpam e Fisco, REGIME FORFETTARIO

Il regime forfetario, istituito dalla Legge di Stabilità 2015 e modificato nel corso degli anni, è un regime agevolato, riservato alle sole persone fisiche professionisti. Si tratta di un regime naturale, non è quindi necessario fare una specifica opzione per la sua applicazione, inoltre non è prevista una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

 

REQUISITI E SEMPLIFICAZIONI: Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:

  1. ricavi conseguiti/compensi percepiti nell’anno precedente; per i medici tale limite di compensi è pari ad Euro 65.000 totali in cui possono essere inclusi fino a 30.000€ da lavoro dipendente.

Il superamento della nuova soglia di Euro 65.000 e/o il superamento della soglia di 30.000€ per i redditi fiscalmente assimilati a lavoro dipendente (es. contratto di titolarità di continuità assistenziale, contratto a tempo determinato di continuità assistenziale in alcune regioni, borsa mmg) determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sforamento: ad esempio, nel caso di superamento della soglia durante il 2020 il contribuente dovrà nel 2021 adottare il regime ordinario.

IMPORTANTE: se un professionista inizia l’attività professionale in data 01.07.2020 aderendo al regime forfettario, dato che i giorni di attività del 2020 sono 184, il limite di compensi che non deve essere superato per poter mantenere il regime forfettario anche nell’anno 2021 sarà pari a:

Euro (65.000/365)*184 = euro 32.767,12

  1. spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori ad Euro 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR, Voucher;

Le cause di esclusione dal regime invece riguardano:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • soggetti non residenti in Italia;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro da rapporto di lavoro dipendente.

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

L’applicazione del regime forfettario permette di usufruire di una serie di semplificazioni e agevolazioni tra cui:

  • esclusione dall’IRAP;
  • non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive;
  • non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei compensi;
  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
  • esonero dallo “spesometro”;
  • non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
  • esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri;
  • reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
  • applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 5% o del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF. (vedere sotto)

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL’IMPOSTA: Per i professionisti che aderiscono a questo regime, il reddito calcolato:

  1. applicando ai compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, che per i medici è pari al 78%;
  2. sottraendo i contributi previdenziali (ENPAM o Inps), direttamente deducibili.
  3. sul reddito, cos determinato, va calcolata l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% solo se entro i 5 anni dall’apertura della p. IVA a Regime Forfettario (Start Up).

Esempio Medico con compensi annui di € 36.000 e contributi ENPAM versati nell’anno di € 5.000:

  1. Reddito lordo o (36.000 x 78%) = 28.080€
  2. Reddito imponibile o (28.080 – 5.000) = 23.080€
  3. Imposta dovuta (23.080 x 5%) = 1.154€ (se apertura P. IVA entro i 5 anni)

oppure
4. Imposta dovuta (23.080 x 15%) = 3462€ (se P. IVA più vecchia di 5 anni)

Per i professionisti i compensi sono soggetti a tassazione solo nel momento in cui vengono effettivamente incassati. Per i costi invece, essendo il reddito determinato in maniera forfettaria sulla base della % fissata dalla Legge, le fatture di acquisto sono di fatto ininfluenti sul calcolo dell’imposta.

NOVITA’ 2020: Dal 2020 non si può aderire al regime forfettario se si ha un reddito da lavoratore dipendente superiore a 30.000 € nell’anno solare precedente. Tra i redditi considerati fiscalmente equiparati a lavoro dipendente rientrano i contratti di continuità assistenziale a tempo determinato e indeterminato (mentre risultano esclusi i contratti di reperibilità) e la borsa MMG che però singolarmente non raggiunge il limite dei 30k annuali, per cui un corsista può percepire sia la borsa di studio con tassazione separata (fiscalmente reddito da lavoratore dipendente) e sia avere entrate con regime forfettario (generalmente sostituzioni in continuità assistenziale o di medici di medicina generale oppure convenzione di MMG a scelta fiduciaria).

EMISSIONE DELLE FATTURE: Il professionista che adotta il regime forfettario, deve emettere le fatture attive per le prestazioni eseguite, in duplice copia, una per il cliente e l’altra per il medico, che dovranno riportare la specifica dicitura del regime forfettario. In entrambi i casi, se la fattura di importo superiore a € 77,47 necessario apporre la marca da bollo da 2€. È importante ricordare che la marca da bollo non deve avere una data successiva a quella di emissione della fattura.

La fattura deve avere le seguenti caratteristiche:

  • deve essere datata e numerata in ordine progressivo (obbligatorio senza numerazioni doppie);
  • deve riportare i dati identificativi del professionista: cognome e nome, professione, numero di Partita IVA (obbligatoria), indirizzo di fatturazione, codice fiscale;
  • deve riportare i dati identificativi del cliente/paziente: cognome e nome/ditta denominazione o

ragione sociale (obbligatorio), indirizzo fiscale, codice fiscale/partita IVA (obbligatorio);

  • deve indicare la natura dei servizi formanti oggetto dell’operazione (visita medica, certificato, sostituzione);
  • deve indicare l’ammontare e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  • deve indicare il riferimento dell’IVA (esente, imponibile, forfettario)

Si consiglia di munirsi di timbro con testo predisposto con il riferimento della normativa.

PRESTAZIONI ESENTI IVA E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Le prestazioni mediche sono sempre esenti da IVA, mentre le prestazioni (certificati!) che danno un beneficio economico al paziente sono soggette all’IVA.

La Fattura Elettronica è obbligatoria per le prestazioni verso assicurazioni, ditte, aziende, enti, altri professionisti ecc.

L’art. 15 della legge 157 del 190/12/19 ha esteso all’anno 2020 l’esonero dalla fatturazione elettronica per le fatture sanitarie nei confronti di persone fisiche (pazienti) come già stabilito per il 2019.

Come detto, pur non essendoci ancora obbligo per i professionisti sanitari, vi è possibilità anche per i giovani medici di adeguarsi in anticipo alla fatturazione elettronica, con notevoli risparmi di tempo e di carta per le fatture e con l’applicazione automatica della marca da bollo (senza doverla rimediare presso i tabacchini). Bisogna affidarsi ai gestionali autorizzati (a pagamento) per la fatturazione elettronica, alcuni anche con semplice app da smartphone.

Quindi, quando dobbiamo emettere fattura elettronica? MAI durante il corso perché:

  • per Continuità Assistenziale/Assistenza Primaria non si deve emettere fattura all’ASP
  • per i certificati si emette tramite sistema TS
  • le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA

 

L’unico caso in cui un medico può doversi trovare a fare una fattura elettronica è nell’eventualità di prestazioni nei confronti di enti o pubbliche amministrazioni (ma vi è incompatibilità alla libera professione nei tre anni di corso).  Unico altro caso in cui si potrebbe dover essere costretti ad emettere una fattura elettronica è quello in cui il corsista non aderisca al regime forfettario e svolga una sostituzione di MMG.

CERTIFICATI MMG CON OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI

La legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova restrizione alla detraibilità delle spese mediche; in particolare, per ciò che riguarda un medico corsista che sostituisce un MMG, egli è obbligato a proporre un metodo di pagamento tracciabile per le certificazioni extra-convenzione, caricando poi la fattura emessa nel sistema TS.

A questo proposito esistono metodi alternativi al più dispendioso POS bancario, come bonifici o dispositivi senza abbonamento come SumUp o Satispay Business.