LO STATUS DI CORSISTA MMG

da | 21 Lug 2022 | corsista mmg, News, News Formazione

LO STATUS DEL CORSISTA IN FORMAZIONE – LAVORO

Il termine formazione-lavoro entra di diritto nello status del corsista in medicina generale nel 2019, quando viene recepito in ACN il così detto “dl semplificazione”. Ma di cosa si tratta?

 

 

DL SEMPLIFICAZIONE

(articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 )

 

Il «dl semplificazione» è stato il decreto legge che ha introdotto la così detta formazione lavoro in medicina generale, ovvero la possibilità per i corsisti in medicina generale di prendere gli incarichi convenzionali (ovvero diventare medici di famiglia), andando a creare i presupposti normativi, recepiti poi nell’ACN 18 Giugno 2020 (che ne ha fissato i termini e le regole).

Il limite di questa normativa (che era ante-covid) era che le ore di lavoro non venivano conteggiate come formazione, che aveva una scadenza al 31 dicembre 2021 e che il limita massimale era di 650 assistiti per medico in formazione.

NEWS: Con il «decreto riaperture» ovvero al decreto-legge 24

 marzo 2022, n. 24 (convertito in legge… ) il «dl semplificazione» è stato prorogato al 31 dicembre 2024, con limitazione massima degli assistiti fino a 1000 e le ore di lavoro devono essere  riconosciute come ore di formazione. Inoltre sono stati diminuiti gli anni per essere un tutor di medicina generale passando quindi da 10 a 5 anni.

Durante la pandemia c’è stata un’ulteriore accelerata alla formazione-lavoro che ha creato però dei disequilibri normativi che si sono a poco a poco appianati. La svolta normativa è stata data dalla conversione in Legge del 24 aprile 2020, n. 27 del così detto «decreto Cura Italia». 

Con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 infatti si sono superate alcune incompatibilità per l’assegnazione degli incarichi di sostituzione e provvisori dei medici di medicina generale da parte dei corsisti. Ovvero un medico in formazione – oltre ad avere l’opportunità di poter accedere alla convenzione tramite le procedure in ACN (recepimento del «dl semplificazione») poteva avere un incarico provvisorio con delle limitazioni ma anche dei vantaggi.

1) Le limitazioni riguardavano la borsa di studio che veniva sospesa per incarichi provvisori con oltre 650 pazienti.

2) I vantaggi erano che le ore di lavoro venivano conteggiate come ore di formazione.

Questo ha prodotto un disequilibrio in quanto chi prendeva la convenzione durante il corso (procedure ex «dl semplificazione») non vedeva riconosciute le ore di lavoro come formazione, ma manteneva la borsa di studio.

Chi prendeva un incarico provvisorio invece, aveva riconosciute le ore di lavoro come formazione ma perdeva la borsa di studio se superava i 650 pazienti e inoltre non aveva alcun incarico «stabile».

Questi vizi normativi sono stati superati con l’approvazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24  (che deve essere convertito in legge) che ad oggi supera e potenzia le misure dell’ex «dl semplificazione» e su cui però non tutte le regioni si stanno muovendo all’unisono, questo a seconda delle carenze ovvero dei pensionamenti che sono più importanti nelle regioni del nord le quali non a caso stanno sfruttando questa potenzialità legislativa al massimo.